ABF Palermo, 24 Ottobre 2017. Est. Desiderio
Per la Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) l'onere della prova per l'avvenuta comunicazione è a carico dell’istituto di credito
Il collegio di Palermo stabilisce che in difetto della prova di spedizione e di ricezione da parte del correntista della proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali applicate al conto corrente bancario l’introduzione della Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.) da parte dell’istituto di credito è inefficace e la spesa addebitata in conto corrente a tale titolo è ripetibile. E’ orientamento costante dell’ABF che l’onere della prova dell’effettivo invio della proposta contrattuale ex art. 118 TUB e dell’effettivo invio della proposta di modifica contrattuale incomba sulla banca.
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