Cass. Civ. Sez. I, Sent. n. 4518 del 26 febbraio 2014
In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione, esso deve essere non ancorato alla chiusura del conto ma con riferimento a ciascuno addebito trimestrale in quanto l’indebito predetto si perfeziona con l’annotazione degli interessi anatocistici e da tale annotazione decorre il rispettivo termine prescrizionale.
Con riferimento alla fattispecie, di conseguenza il debito è prescritto per tutti gli interessi anatocistici addebitati prima dei dieci anni dalla data 12/07/05 (notifica della citazione introduttiva del primo grado di giudizio). A prescindere dalla decorrenza le somme relative alla commissione di massimo scoperto debbono essere ripetute in quanto a riguardo non risulta previsione contrattuale.
“ (..) in ordine alla decorrenza della prescrizione decennale la sentenza cassata rimarca il principio elaborato dalle S.U. di questa corte con sentenza 24418 del 2010”.
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