Cassazione Civile, Ordinanza Sez. VI - T Civile n. 15188 /2013 del 18/06/2013
La sentenza ribadisce il concetto che la trasparenza è sempre essenziale in ogni atto amministrativo, soprattutto se impositivi ed esattoriali. Secondo i giudici di legittimità la cartella di pagamento costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere adeguatamente
motivata con l’obbligo di contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente l’agevole identificazione della causale delle somme pretese dall’amministrazione finanziaria. Non sussiste alcuna equipollenza tra la corretta indicazione di tali elementi nell’atto impugnato e la conoscenza che, di fatto, di essi abbia avuto il contribuente: “giacché nessuna equipollenza assume rilievo, essendo piuttosto necessario il corretto adempimento dell’obbligo di motivazione del ruolo e della cartella”
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