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Jun 20, 2016 |
Giurisprudenza Verifica Cartelle Equitalia | Corte di Cassazione | 

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12715/2016 del 20/06/2016

Il termine di prescrizione per la riscossione delle sanzioni amministrativi pecuniarie previste per violazione di norme tributarie si prescrive entro il termine di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 20.

In particolare, per i Giudici di legittimità: “come affermato da Cass. Sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrativi pecuniarie previste per violazione delle norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 20.

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