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Jun 21, 2018 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Inclusione della CMS nel calcolo del TEG | 

Cassazione Civile, S. U., sent. n. 16303 del 20 giugno 2018. Est. C. De Chiara

Commissione massimo scoperto ante 2008: oggetto di separata comparazione rispetto al tasso effettivo globale

In ordine alla verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, per i rapporti anteriori all’entrata in vigore del Decreto legge n. 185/2008, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 108/1996, “compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

Download Sentenze:  Cassazione Civile, S. U., sent. n. 16303 del 20 giugno 2018. Est. C. De Chiara

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