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Jul 16, 2018 |
Giurisprudenza Verifica Cartelle Equitalia | Corte di Cassazione | 

Cassazione Civile, Sez. V - Ord. n. 16553 del 22 giugno 2018

Il piano di rateizzo è illegittimo se vengono calcolati interessi sulle sanzioni

Sulle sanzioni tributarie l’Agente della riscossione non può applicare gli interessi di mora (art. 30 del DPR n.602/73) e di dilazione (art. 21 del D.P.R. n.602/73).

Una società chiedeva la rateazione di cartelle di pagamento e successivamente impugnava tale provvedimento per violazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n.472/97 il quale stabilisce che “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”.

La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso poiché riteneva che il provvedimento di rateazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ex art. 19 D.Lgs 546/92.

La società proponeva lo stesso ricorso in appello e i giudici della CTR riformavano la sentenza di primo grado stabilendo l’ammissibilità del ricorso anche per i piani di rateizzo e l’illegittimità degli interessi di dilazione sulle sanzioni.

L’amministrazione proponeva ricorso in Cassazione.

La suprema Corte dichiara che il comportamento dell’esattore è illegittimo atteso che “Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 3 deve considerarsi, difatti, norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino "lex specialis derogat generali"; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora”.

Tale pronuncia apre la strada ad una valanga di ricorsi dato che tutti i piani di rateizzo sono inficiati da queste illegittimità dato che l’amministrazione ha sempre applicato ed applica gli interessi sulle sanzioni.

Download Sentenza: Cassazione Civile, Sez. V - Ord. n. 16553 del 22 giugno 2018

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