Cassazione civile, Sez. VI n. 9169, ordinanza del 07 maggio 2015
Degli ultimi orientamenti sull’anatocismo bancario. Le clausole di capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi passivi, inserite in un contratto di conto corrente son da ritenersi nulle; come tale rilevabili d’ufficio dal giudice, anche in assenza di una dimostrazione del profilo di invalidità da parte dell’interessato.
(…) Con l’ordinanza del 07 maggio la Cassazione evidenzia che la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla. Nullità che per altro potrà esser rilevata d’ufficio dal giudice, anche in assenza di una specifica, da parte dell’interessato. La Suprema Corte inoltre, asserisce che lo stesso principio debba considerarsi per la clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Dall’ordinanza si evince che i motivi che la consolidata giurisprudenza giudica idonei a condurre alla nullità (rilevabile d’ufficio dal giudice, anche quindi in assenza di una tempestiva deduzione ad opera dell’interessato) della clausola di capitalizzazione, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui deriva il credito azionato in giudizio, valgono tanto per la capitalizzazione trimestrale quanto per l’annuale.
Capitalizzazione annuale degli interessi passivi.
Assenza di prassi. Con il secondo dei provvedimenti, la sentenza del 6 maggio, la Suprema Corte, dopo essersi occupata dell’ efficacia di una dichiarazione rilasciata da un correntista alla banca, disamina le ragioni che hanno condotto la giurisprudenza di legittimità a valutare la nullità della clausola di capitalizzazione annuale degli interessi passivi. Il collegio ricorda che mentre il nostro ordinamento ha conosciuto un uso circa la capitalizzazione trimestrale degli interessi (..) “Risulta invece infondata la legittima capitalizzazione annuale degli interessi. L’illegittimità di tale uso è stata infatti già affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte che dopo aver rilevato che la giurisprudenza ha escluso la capitalizzazione trimestrale degli interessi che era assolutamente arbitrario trarne conseguenza che, nel negare l’esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto usi normativi di capitalizzazione annuale. (..) Usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica dell’ultimo cinquantennio. (..) non risulta aver affatto conosciuto una consuetudine alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, né di necessario bilanciamento con quelli creditori”.
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