Cassazione civile, ordinanza n. 7615 del 15/04/2016
L’agente di riscossione ha l’onere di comprovare la riferibilità dell’avviso di ricevimento all’atto che si asserisce notificato, pertanto l’esattore dovrebbe conservare la copia della cartella per un periodo superiore ai cinque anni, qualora il credito non sia stato ancora recuperato, in modo da detenere prova documentale per poter esercitare le prerogative esattoriali.
Il principio viene rimarcato dalla corte di cassazione la quale respinge il ricorso proposto dall’agente Equitalia contro una sentenza della CTR Abruzzo che aveva confermato l’annullamento di due intimazioni di pagamento a carico del contribuente. La mancata corrispondenza della prova tra le ricevute di notifica e le cartelle che si asserivano notificate è condizione sufficiente per decretare l’annullamento delle intimazioni di pagamento.
“(…)La parte ricorrente non ha colto la ratio decidendi della sentenza impugnata che, lungi dal richiedere la produzione degli originali delle cartelle di pagamento propedeutiche all'emissione delle intimazioni di pagamento notificate al contribuente, ha rilevato che non vi era prova della corrispondenza fra le notifiche prodotte e le cartelle che l'ente di riscossione aveva omesso di produrre, non consentendo in alcun modo di verificare la corrispondenza fra le notifiche e gli atti presupposti. Nella sentenza impugnata non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione di legge omologa a quella prospettata, non avendo la CTR affatto preteso il deposito dell'originale delle cartelle, ma semplicemente la prova della riferibilità delle notifiche prodotte dal concessionario alle cartelle di pagamento, mancando le quali era evidentemente impossibile collegare il numero della cartella alla notifica”
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