Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328. Est. Didone
Soddisfazione del creditore previlegiato e diritto di esprimersi sulla proposta in caso di rinuncia, anche se parziale al diritto di prelazione
I creditori privilegiati devono essere soddisfatti integralmente, non possono essere computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione (art. 11 l. 3/2012). È possibile prevedere l’incapienza dei creditori privilegiati rispetto al valore di mercato dei beni sui quali insiste la causa di prelazione (art. 7 l. 3/2012) se risulta attestato dalla proposta e dalla relazione dell’organismo di composizione della crisi.
Download Sentenza: Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2016, n. 26328. Est. Didone