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Jan 20, 2017 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Altro | 

Cassazione civile, sez. I sentenza n. 1584 del 20 gennaio 2017, Est. Dott. Falabella

La banca è tenuta a trasmettere gli estratti al cliente. Non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del credito

I rapporti bancari in conto corrente sono caratterizzati dall’esplicazione di un servizio di cassa, in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. La banca ha l’onere di produrre gli estratti conto a partire dall’apertura e non può sottrarsi all'adempimento di tale onere invocando l'inesistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni. Infatti, non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di provare il credito vantato nei confronti del cliente. 
Pertanto, una volta accertata l’illegittimità della contabilizzazione di interessi anatocistici, laddove la produzione degli estratti conto sia incompleta, non sarà possibile basarsi sul saldo debitore di apertura del primo degli estratti conto prodotti, dal momento che la ricostruzione dell’andamento contabile risulterebbe inficiata dal computo di interessi non spettanti alla banca.

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