Cassazione civile, sez. I sentenza n. 9127 del 06 maggio 2015, Est. Ragonesi
La cassazione ha statuito che l’anatocismo bancario è una pratica vietata indipendentemente dal periodo in cui vengono capitalizzati gli interessi a debito, che siano essi annuali o trimestrali
Nel caso di specie, la Corte ha dato ragione ad un correntista che aveva aperto un contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria, in seguito, si era visto recapitare una ingiunzione di pagamento da parte della banca con sorte capitale di un milione di euro. La Corte non ha dato ascolto alle rimostranze della banca, che aveva invocato la consuetudine secondo cui era considerata implicita la sussistenza di usi normativi che legittimavano la capitalizzazione annuale degli interessi passivi nel contratto di apertura di credito. Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, tale giurisprudenza va smentita poiché non sussistono norme specifiche, ma nella realtà storica non si rileva alcuna consuetudine o uso alla capitalizzazione annuale degli interessi debitori, decretando, quindi, l’arbitrarietà di tale pratica.
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