Commissione Tributaria Provinciale Como, Sentenza Sez. III n. 409 del 4/09/2014
La cartella, avente a oggetto degli omessi versamenti d'imposta per gli anni 2011 e 2012, è stata notificata a una società di capitali, dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto al controllo automatico della dichiarazione previsto dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73.
Nell'impugnazione la contribuente ha denunciato vizi di legittimità tra cui il difetto di motivazione con riguardo all’addebito degli interessi, non essendo stato indicato i criteri utilizzati per il calcolo.
Tale eccezione relativa alla carenza di motivazione risulta fondata dal Giudice Tributario che stabilisce nella sentenza:
“[…] nonostante l'ingente esposizione di interessi e sanzioni afferenti il debito tributario alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo, tasso di interessi) il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo e quindi comporta la nullità della cartella in parte (cfr. Cass. 8651/2009)”.
Da qui la nullità della cartella per la parte concernente gli interessi e le sanzioni pecuniarie.
Nel decidere la controversia in (parziale) favore del contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale di Como richiama la decisione n. 8651 del 2009 della Corte di Cassazione, con cui i giudici della Quinta Sezione hanno rigettato il ricorso prodotto dall'Amministrazione Finanziaria, avverso una sentenza di secondo grado che aveva rilevato il difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi.
La mancata indicazione del tasso applicato e dei criteri utilizzati per il calcolo degli interessi addebitati integra, pertanto, un difetto di motivazione della cartella esattoriale;a maggior ragione se trattasi, come nel caso trattato dalla CTP di Como, del primo atto con cui portare la pretesa fiscale a conoscenza del contribuente.
Download allegati: Commissione Tributaria Provinciale Como, Sentenza Sez. III n. 409 del 4/09/2014