Commissione Tributaria Provinciale Lecce, Sentenza Sez. II, n. 206 del 15/02/2010
Mancanza di trasparenza delle cartelle esattoriali. Nella cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia realmente la possibilità di verificare i calcoli effettuati dall’Agente della Riscossione.
Ne deriva, pertanto, che solo un atto trasparente e facilmente leggibile (e controllabile) da parte del contribuente può rispettare i canoni di un atto legittimo, in quanto non crea alcun dubbio in merito alle somme richieste. Infatti, proprio relativamente a questo aspetto i Giudici chiariscono che: “A ben osservare, , comma 3 (l’ammontare dell’imposta dovuta nonché quello degli interessi, delle soprattasse e delle pene pecuniarie) e l’art. 25 nonché la ratio dell’abrogato art. 17 del D.P.R. n. 602/73 consente l’iscrizione a ruolo dovuto e non anche di somme non dovute” e ancora si evidenzia che “Nel caso di specie l’Amministrazione Finanziaria aveva dunque l’obbligo di provare la legittimità del proprio operato in tema di interessi, esternando l’iter seguito nella determinazione degli stessi”
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