Commissione Tributaria Provinciale Pavia, Sentenza n. 270/2016 del 12/05/2016
Annullamento dell’atto di intimazione di pagamento di € 147.240,56 notificato da Equitalia Nord per mancanza di chiarezza e di motivazione dell’atto (così come stabilito dall’art. 7 L. 212/2000) con particolare riferimento alla distinzione tra capitale, interessi di mora e aliquota applicata. Condanna anche al pagamento delle spese.
In data 23 novembre 2015 veniva notificata una intimazione di pagamento da parte di Equitalia Nord per complessivi € 147.240,56. Il 22 gennaio 2016 il contribuente impugnava il suddetto atto adducendone la nullità per omessa motivazione dell’atto stesso: “il totale dovuto risulterebbe calcolato alla data del 02/11/2015 senza che vi sia indicato il metodo seguito e l’iter logico del calcolo effettuato”.
La Commissione Tributaria accoglie il ricorso con la seguente motivazione: “se è vero che il computo degli interessi moratori è come sostiene Equitalia dettato dalla legge – art. 30 DPR 602/1973 – è anche vero che l’art. 7 L. 212/2000 garantisce al contribuente la chiarezza e la motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione. Nella specie l’intimazione di pagamento addebitata al contribuente quale “importo residuo dovuto” [comprende] tutta una serie di somme senza distinguere tra debito capitale residuo e interessi di mora, il periodo di computo, l’aliquota applicata. In questi termini alla contribuente è richiesto un atto di fede.”
Annulla l’atto impugnato e condanna Equitalia Nord spa al pagamento delle spese di lite.
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