Commissione Tributaria Provinciale Torino, Ordinanza n. 147 del 18/12/2012
Calcolo dell’aggio su interessi di mora – Violazione dell’art. 3 della Costituzione sotto il profilo del canone della ragionevolezza – Devoluzione della questione alla Corte Costituzionale.
L'aggio, essendo calcolato anche sugli interessi dimora, varia col variare dell'entità del debito d'imposta così proseguendo verso cifre sempre più elevate, non avendo la norma in esame posto alcun limite alla commisurazione dell'aggio. Appare in tal modo violato l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del canone della ragionevolezza. Se, infatti, appare giustificato che al contribuente, il quale con il suo inadempimento ha dato origine alla procedura coattiva, siano imputati i costi del servizio di riscossione, non è ragionevole che gli siano imputati oneri eccessivi che oltrepassino a dismisura il costo della procedura: la norma di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 112 del 1999 è priva di qualsiasi "effettivo ed opportuno ancoraggio della remunerazione al costo del servizio" (come avrebbe dovuto se avesse adottato i parametri enunciati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 480 del 1993), esponendo in tal modo i contribuenti a pretese di rimborso di "costi" non giustificati, indimostrati ed esorbitanti. Il calcolo percentuale addiziona di fatto al debito per imposte una pseudo sanzione, venendo in tal modo ad assumere connotati afflittivi e punitivi, estranei alla asserita funzione remunerativa del costo del servizio di riscossione.
Emerge dunque con chiarezza, anche dalle implicite censure contenute nelle norme che in tempi diversi disciplinano la stessa materia, che il testo in vigore dal 1 gennaio 2009 del comma 1 dell'art. 17 del decreto n. 112, siccome prescinde dall'ancorare la remunerazione dell'agente della riscossione ai costi del servizio, è in urto con i principi dell'ordinamento costituzionale, ed in particolare con il principio di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione.
Peraltro, la norma appare irragionevole anche per la parte in cui inserisce nel montante su cui calcolare 1' aggio anche gli interessi dovuti all'ente impositore titolare del credito d'imposta, venendo in tal modo a riconoscere ad un soggetto terzo, l'agente della riscossione, un sovrappiù a titolo di interessi, su somme da quest'ultimo non anticipate né tantomeno sborsate.
La questione pertanto deve essere devoluta alla Corte Costituzionale a che decida se le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a) del D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla L. n. 2 del 2009, sono lesive del principio di ragionevolezza insito nell'art. 3 della Costituzione. Si impone pertanto la rimessione della questione alla Corte costituzionale per la sua decisione ai sensi degli artt. 1 L.Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e L. 11 marzo 1953, n. 87.
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