Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza n. 5454/15 del 28 ottobre 2015
L’aggio dovuto ad Equitalia in misura fissa sulle somme iscritte a ruolo viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. ed è inoltre configurabile come aiuto di Stato.
Il compenso di riscossione posto a carico del contribuente è destinato alla remunerazione del servizio prestato dal Concessionario a prescindere dall’effettivo costo sostenuto per l’attività di riscossione rivolta al singolo contribuente, sicché esso viola il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. Inoltre, essendo Equitalia una società commerciale a tutti gli effetti, costituisce parte integrante di una misura di aiuto statale in violazione dell’art. 107 del TFUE; non è dunque dovuto a prescindere dall’attività effettivamente svolta dal Concessionario della riscossione e come tale può essere censurato direttamente dai giudici nazionali in applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del principio della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno (con conseguente disapplicazione della norma interna che lo prevede).
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha emesso la Sentenza n. 5454/15 del 28 ottobre 2015 con la quale ha dichiarato l'illegittimità di un aggio, pari ad € 320.126,91 ovvero al 4,65% (perché il pagamento era avvenuto entro 60 giorni) applicato da Equitalia su € 6.884.323,13 dovuti a titolo di imposta, da parte di una società. La pronuncia in commento è assai interessante in quanto la censura dell’aggio coinvolge diversi aspetti.
Sotto il profilo di legittimità costituzionale
Scrivono i Giudici della CTR Lombardia che “[…]l’aggio dovrebbe costituire la remunerazione del concessionario per il servizio svolto. Nel caso trattato, l’attività del concessionario si è limitata al mero invio della raccomandata contenente la cartella[…].La norma in esame risulta in contrasto con il principio di capacità contributiva sancito dall’art. 53 della Costituzione: l’importo dell’aggio viene determinato in percentuale all’imposta iscritta a ruolo a prescindere dall’effettiva attività di riscossione svolta dal concessionario[...]”
L’aggio come aiuto di Stato
Ancora, scrivono i Giudici di Milano che: “Le recenti sentenze della giurisprudenza di merito confermano l’illegittimità dell’aggio, come determinato ai sensi del più volte richiamato art. 17, per violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato[...]In proposito va rilevato quanto segue. Detto aggio o compenso esattoriale come previsto dall’art.17 D.lgs. n.112/99 e sue modifiche ed integrazioni, costituisce un aiuto di Stato che si pone in contrasto con l’art. 107 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea, il quale stabilisce che sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi dagli Stati, sotto qualsiasi forma, che, favorendo alcune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza[…]. La richiamata vigente normativa statale interna attribuisce ad Equitalia un sussidio statale facendole conseguire un (ingiusto) vantaggio economico che, considerata la sua normale attività, deve ritenersi che non conseguirebbe, quantomeno nella misura e con le modalità previste[…].”
E’ da notare come l’ultimo principio fissato dai Giudici nella sentenza in commento sia esiziale: “[…]Equitalia Nord spa costituisce una impresa agli effetti del diritto comunitario della concorrenza atteso che la stessa riveste la forma di società commerciale. Essa, ai sensi del proprio statuto sociale, persegue una finalità lucrativa nell’attività di riscossione delle imposte per conto dello Stato, ossia – in altri termini – esercita un’attività economica. L’art. 107 TFUE vieta gli aiuti che incidono sugli scambi tra gli stati membri e falsano o minacciano la concorrenza. Pertanto la Commissione ritiene che la normativa statale relativo all’aggio esattoriale, sia in contrasto con l’art. 107 del TFUE.”
Download allegati: Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sentenza n. 5454/15 del 28 ottobre 2015