Commissione Tributaria di Ascoli Piceno, Sent. n. 165 del 22/06/2017
Inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notifica avvenuta a mezzo pec. Annullamento sanzioni, interessi e aggi di riscossione iscritti nei ruoli per mancata indicazione di metodologia di calcolo.
Le cartelle esattoriali risulterebbero inesistenti perché notificate a mezzo Pec, non ha pregio in quanto, in ogni caso, la ricorrente società non poteva non sapere che le somme, seppur limitatamente alla sorte erano state iscritte a ruolo in base all’art 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell’articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 come chiaramente ed analiticamente indicato nei suddetti atti e che un’eventuale nullità degli atti sarebbe stata sanata con la loro impugnazione tesa a incardinare il giudizio.
Annullamento della cartella di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 l. 212/2000 e art. 3 l. 241/1990 omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e compensi delle riscossioni. Annullamento delle sanzioni amministrative irrogate data l’asserita sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 6 comma V D.lgs 472/1997.
Commissione Tributaria di Ascoli Piceno, Sent. n. 165 del 22/06/2017