Corte d’Appello di Milano, I Sezione Civile, Sent. 14 marzo 2014, Pres. Rosella Boiti
La sentenza sancisce che non vi è dubbio che i costi sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative debbano considerarsi direttamente collegati all’erogazione del credito ai sensi dell’art. 644 c.p
In particolare, sostiene il giudice, qualora la stipulazione della polizza sia contestuale all’erogazione del finanziamento, i costi ad essa collegati vanno certamente tenuti in conto ai fini della rilevazione della fattispecie usuraria e non ha rilievo la circostanza che la polizza venga contratta per autonoma scelta del soggetto finanziato, in quanto il dettato normativo non fa alcuna distinzione tra l'ipotesi in cui la polizza si obbligatoria è quella in cui sia, invece, facoltativa.
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