Corte d’Appello di Torino, ordinanza del 24 Luglio 2018. Est. Macagno
La verifica del rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione per il credito erogato, dovrà effettuarsi considerando tassi e costi promessi e non corrisposti, in riferimento al chiaro enunciato dell’art. 644 c.p
Secondo la Corte d’Appello di Torino, la verifica del rispetto del tasso soglia al momento della pattuizione, dovrà effettuarsi considerando tassi e costi promessi e non corrisposti, in riferimento al chiaro enunciato dell’art. 644 c.p. il quale descrive, accanto al farsi dare (datio), anche la distinta ed autonoma condotta materiale criminosa del farsi promettere (promessa usuraria).
Al momento della pattuizione, deve verificarsi il rispetto del tasso soglia, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia nello scenario in cui si applichi il tasso di mora a seguito dell’inadempimento di una o più scadenze. Quest’ultimo caso comporterà la modifica del tasso effettivo annuo del finanziamento erogato espresso in contratto
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