Corte d’appello di Bari, sentenza n. 1890 del 3 novembre 2020, Pres. Di Leo, Rel. Romano.
È nulla la clausola pattizia degli interessi per indeterminatezza e per inosservanza della forma scritta in caso di pattuizione del solo T.A.N. senza espressa pattuizione del regime finanziario di capitalizzazione degli interessi. Sarà quindi necessario rimodulare il piano di ammortamento in regime semplice con contestuale applicazione dei tassi BOT ex art. 117 TUB.
“primo dato rilevante ai fini dell’ indagine devoluta a questa Corte è rappresentato dall’ applicazione di un tasso effettivo di interesse (che rappresenta il costo effettivo annuo del finanziamento al netto di spese, commissioni ed oneri accessori, la cui incidenza rileva invece ai fini del T.A.E.G.) diverso da quello concordato e più sfavorevole al cliente, in quanto superiore a quest’ultimo per effetto dell’occulta applicazione (in sede di sviluppo del piano di ammortamento) del regime di capitalizzazione composta.
La previsione contrattuale relativa al tasso di interesse contiene, quindi, un’indicazione (quella del TAN) parziale, che nulla dice su aspetti qualificanti del rapporto di credito (relativi ai tempi di riscossione degli interessi ed al regime finanziario adottato), e che si rivela insufficiente a determinare il monte interessi (espressione del prezzo effettivo del finanziamento) in caso di adozione - non dichiarata in contratto - del regime di capitalizzazione composta.”
“Ne deriva, dunque, la nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex art. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.”
“Il debito va, pertanto, rideterminato applicando il tasso ex art. 117 co. 7 TUB ed in regime di capitalizzazione semplice, che costituisce il modello legale tipico di produzione di interessi, in conformità al disposto di cui all’art. 821, 3°co., c.c.”
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