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Jan 24, 2017 |
Insussistenza Anatocismo nel Piano di Ammortamento alla Francese | Corte di Cassazione - Sentenze Fondamentali sull'Usura | 

Corte di Cassazione, Sez. civile I, sentenza del 15 gennaio – 22 maggio, n. 11400

Nei mutui ad ammortamento la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita e predeterminata da capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Gli interessi moratori non possono essere dovuti sulla quota parte degli interessi corrispettivi in mancanza di usi che deroghino l’art. 1283 del c.c., conseguentemente l’istituto di credito non potrà pretendere la corresponsione degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi (eccezion fatta per i contratti di mutuo fondiario stipulati anteriormente l’entrata in vigore del T.U.B.). La conclusione secondo cui, a partire dall’entrata in vigore del T.U.B., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l’automatica capitalizzazione degli interessi trova un ulteriore conforto nell’art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR, il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. La deroga al disposto del 1283 del c.c. sarà consentita esclusivamente se vi è in relazione ai contratti di mutuo bancario, apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.

“(…) può ben dirsi pertanto il consolidato principio secondo cui ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 del c.c., con la conseguenza che la parte mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi…. (…) gli usi normativi contrari cui espressamente fa riferimento l’art. 1283 c.c., sono, difatti, soltanto quelli formatosi anteriormente all’entrata in vigore del codice civile e, nello specifico nel campo del mutuo ordinario bancario, non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dalla richiamata disposizione codicistica.”

(…) ”non pare superfluo rilevare che secondo indirizzo consolidato di questa corte, in tema di mutuo ipotecario, gli interessi moratori sulle rate scadute (ivi compresi quelli anatocistici), trovano collocazione chirografaria, ai sensi dell’art.2855 II comma c.c.”.

Download allegati: Corte di Cassazione, Sez. civile I, sentenza del 15 gennaio – 22 maggio, n. 11400

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