Indietro
Jan 23, 2016 |
Altro | 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5091/16

La ctu contabile e l’eventuale ordine di esibizione della documentazione alla Banca non possono essere negati dal giudice quando l’esistenza del rapporto di conto corrente non sia contestata, sebbene la documentazione prodotta appaia insufficiente.

 Con la sentenza n. 5091/2016 la Sez. I Civile della Corte di Cassazione, depositata il 15 marzo u.s., ha annullato con rinvio alla Corte d'appello di Roma la decisione impugnata che, confermando le decisioni del Tribunale di primo grado in una causa avente ad oggetto la responsabilità della banca per nullità delle clausole contrattuali, aveva rigettato la richiesta di ctu contabile e quella di ordine di esibizione proposte dai clienti, che si sono così visti rigettare le domande nel merito. La sentenza è estremamente interessante in quanto sancisce un principio che, a parere di chi scrive, appare di particolare rilevanza nel panorama del contenzioso bancario e cioè quello relativo alla possibilità di derogare al principio di inammissibilità di una consulenza tecnica d’ufficio c.d. “esplorativa”, intendendo per tale la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, cir¬costanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219).

I giudici della Suprema Corte così argomentano:

“[…] quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante. Come s'è detto, ha natura esplorativa infatti la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, cir¬costanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219), non la consulenza intesa a ricostruire l'andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza. E secondo la giurisprudenza di questa corte, è consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative, «quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acqui¬sire ogni elemento necessario a rispondere ai que¬siti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accesso¬ri e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della do¬manda o delle eccezioni delle parti, debbano neces¬sariamente essere provati dalle stesse» (Cass., sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191). D'altro canto è vero che l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla ef¬fettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio (Cass., sez. L, 20 dicembre 2007, n. 26943). Ma nel caso in esame non può mettersi in dubbio l'esi¬stenza dei rapporti di conto corrente, non conte¬stati dalla banca, e dunque l'esistenza della docu¬mentazione relativa alla loro gestione. Quanto poi alla consulenza contabile, la stessa corte d'appello dà atto della produzione di docu-menti attestanti l'esistenza dei conti correnti, anche se mancanti delle condizioni regolative del rapporto, e della documentazione relativa ad alcuni conti, sia pure limitata a brevi periodi di tempo. E questa documentazione non viene considerata irri¬levante, bensì solo insufficiente; ma come s'è det¬to l'insufficienza di una documentazione rilevante non giustifica il diniego della consulenza contabile.

Download allegati: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 5091/16

Indietro


Questo articolo ti è piaciuto? Aiutaci a farlo conoscere

I nostri partner