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Aug 24, 2016 |
Giurisprudenza Anatocismo e Usura Conti Correnti | Altro |
Corte di Cassazione, sezione civile I sentenza n. 17291 del 24 agosto 2016, composizione collegiale
In un contratto di credito in conto corrente, l’istituto di credito non può esercitare un recesso imprevisto ed arbitrario in quanto deve necessariamente sussistere una giusta causa.
(…)“Se sia legittimo il recesso dal contratto di apertura di credito tra l’amministratore e la banca allorche’ non ricorra l’insolvenza di quest’ultimo e prima che sia stata verificata l’insolvenza dei suoi garanti. Se qualsiasi atto dispositivo del debitore e dei garanti comporti una diminuzione delle garanzie tale da legittimare il recesso”.
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