Corte di Cassazione, sezione civile I, sentenza n. 2900 del 15 febbraio 2016
In ambito di contratti aventi ad oggetto strumenti derivati, se la sottoscrizione di questi non permette alla parte contraente di avere elementi informativi chiari nel contratto quadro, ossia in questo non vi siano elementi per definire né il prodotto acquistato né la tipologia dell’investimento, si rileva la violazione dei doveri di informazione in capo all’intermediario nei confronti del cliente (legge n.1 art. 6 del 1991), violazione che determina responsabilità precontrattuale con conseguenze risarcitorie.
“(…) ove tali violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare il successivo rapporto tra le parti, il c.d. contratto quadro, si determina responsabilità contrattuale in campo all’intermediario con conseguente determinazione della risoluzione contrattuale”