Decisione Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano, n. 3577 del 03 giugno 2014
L’Arbitro ribadisce l’irrilevanza della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora in virtù della diversa natura dei tassi e dell’inconsistenza tecnica e giuridica di una simile procedura.
“Gli interessi corrispettivi hanno diversa natura e funzione rispetto a quelli moratori: i primi sono protesi a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore dell'accipiens, i secondi mirano invece a forfettizzare il danno conseguente all'inadempienza del debitore.
La loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia anti-usura conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale. È evidente infatti che, al verificarsi del presupposto applicativo dell'interesse al tasso di mora (inadempimento del debitore), quest'ultimo va a sostituirsi e non già a sommarsi al tasso corrispettivo.”
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