Decisione Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Napoli, n. 5195 del 16 ottobre 2013
Dal calcolo del TAEG, al fine dell’applicazione della normativa “antiusura” rimangono esclusi i costi accessori di natura facoltativa, quali, ad esempio, polizze assicurative che vengano offerte al cliente, ma non obbligatoriamente imposte.
Per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito la verifica sul rispetto delle soglie antiusura viene effettuata «solo al momento della stipula del contratto, in cui la misura degli interessi è stabilita», conformemente a quanto chiarito dalla Banca d’Italia con le note del 3 luglio 2013.
In tale ottica, gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.”
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