Decisione Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di coordinamento n. 1875 del 28 marzo 2014
Interessi corrispettivi ed interessi di mora non si cumulano al fine della valutazione di usurarietà di un contratto di finanziamento in quanto i due tipi di tassi sono assai diversi tra loro per natura e funzioni in quanto si tratta di entità giuridicamente ed economicamente disomogenee,costituendo i primi la misura di remunerazione del capitale concesso in credito (e, per quanto qui interessa, di rimborso dei connessi costi) e i secondi quella del risarcimento del danno, dovuto in caso di inadempimento del conseguente obbligo restitutorio, come conferma la stessa rubrica dell’art.1224 cc.
Gli elementi di costo del credito che non siano contemplati nel calcolo dei tassi soglia non possono essere assoggettati all’applicazione della normativa antiusura.
È giuridicamente scorretto estendere agli interessi moratori la specifica disciplina sanzionatoria prevista, agli effetti civili, dall’art.1815, 2° comma cc.
Qualora la pattuizione del tasso moratorio appaia manifestamente iniqua, si applicherà, anche d’ufficio, la disciplina di cui all’art.1384 cc, che prevede la riducibilità della clausola penale eccessiva e non la nullità punitiva ex art.1815 secondo comma cc.