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Jan 27, 2017 |
Anatocismo e Usura Bancaria | 

Indeterminatezza del tasso nei contratti di finanziamento

Una breve riflessione sulle cause di indeterminatezza del tasso che possono di per sé condurre alla nullità della clausola interessi ed alla conseguente applicazione di un tasso sostitutivo.

Un'analisi esaustiva di un contratto di finanziamento (sia esso un mutuo, un finanziamento alle imprese, un credito personale, un contratto di leasing o qualunque altra forma di credito che preveda il rimborso secondo un piano rateale) dovrebbe prevedere non soltanto la verifica di conformità alle disposizioni “anti-usura” (L. 108/1996) ma anche la valutazione, spesso trascurata, di ulteriori illegittimità che possiamo riferire in termini generali come profili di indeterminatezza del tasso e che possono di per sé condurre alla nullità della clausola interessi ed alla conseguente applicazione di un tasso sostitutivo.

La pattuizione delle condizioni economiche che regolano un contratto di finanziamento è, in primo luogo, disciplinata da alcune norme di carattere generale stabilite dal Codice Civile, tra cui l’art. 1346 c.c. che testualmente recita:


“L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile.”


Con più specifico riferimento ad obbligazioni che prevedano la corresponsione di interessi su un capitale finanziato, interviene l’art. 1284 c.c. che stabilisce che gli “interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto” e definisce le conseguenze da applicarsi in caso di violazione di tale principio, ovvero che gli interessi non convenuti per iscritto o di cui le parti non hanno “determinato la misura” sono “dovuti nella misura legale”.


Le norme appena richiamate hanno trovato chiarificazione nonché ampia applicazione sia in sentenze di legittimità che di merito. Tra le prime si rimanda alla sentenza della Cassazione n. 12276/2010, che ribadisce che affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata deve avere forma scritta e deve inoltre possedere “un contenuto assolutamente univoco, contenente la puntuale specificazione del tasso di interesse”.
Il requisito di univocità e determinabilità del tasso di interesse viene ulteriormente articolato dalla sentenza del Tribunale di Milano 30/10/2013, Dott.ssa Crugnola, che ravvisava, in uno dei contratti in oggetto, profili di illegittimità della clausola interessi derivanti dall’impossibilità di interpretare univocamente le condizioni e la metodologia di calcolo applicata per la determinazione degli interessi. Nelle parole dello stesso estensore, le condizioni pattuite potevano dar luogo “sulla base dello stesso testo negoziale ad almeno tre diverse ipotesi di piani d’ammortamento per così dire alternativi”, ciascuno dei quali comportante l’applicazione di tassi di interesse diversi. Per tali motivi si disponeva la sostituzione della clausola convenuta con la clausola sostitutiva di cui all’art. 1284, ovvero la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente.

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Volendosi dunque attenere ad un’interpretazione più estensiva delle norme del Codice Civile, nel tracciato di quanto stabilito dalla sentenza appena citata, bisognerebbe non soltanto verificare se il contratto riporti esplicita indicazione della misura del tasso di interesse convenuto ma occorrerebbe valutare inoltre se il complesso delle condizioni pattuite consenta o meno di individuare una metodologia di calcolo dell’interesse che sia coerente ed univoca. In base a tale interpretazione è evidente che la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla “francese”, a capitale costante, ecc...)

o anche soltanto l’omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse configurerebbe la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni.
A buon uso di chi legge, si fa presente che una tale interpretazione viene esposta per dovere di completezza ma non costituisce necessariamente l’orientamento prevalente del quadro giurisprudenziale in materia.
Ad integrazione del quadro sin qui esposto, ma con riferimento ai soli contratti in cui il finanziatore sia una banca od altro intermediario finanziario sottoposto a vigilanza, intervengono le previsioni contenute nel Testo Unico Bancario (TUB), istituito con d.lgs n. 385 del 01/09/1993, in vigore dal 01/01/1994 ed oggetto di successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi riportati in talune delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) in ordine ai requisiti di trasparenza dei contratti. Più nello specifico, l’art.117 del TUB prevede al comma 4 che i contratti debbano indicare 


“il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora” ed al comma 6 si stabilisce che “si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”.  La delibera CICR 04/03/2003 prevede inoltre che “gli intermediari sono obbligati a rendere noto un “Indicatore Sintetico di Costo” (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”.


Occorre tuttavia sottolineare che, in contraddizione rispetto alle previsioni del Codice Civile ed al rimedio disposto dalla citata sentenza del Tribunale di Milano, il TUB stabilisce all’art. 117 comma 7 che il tasso sostitutivo da applicarsi ai casi di nullità della clausola interessi sia il tasso BOT e non il tasso legale (più precisamente, si fa riferimento al “tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”).

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In conclusione, si raccomanda di non limitare l’analisi dei contratti ai soli aspetti attinenti la disciplina sull’usura ma di estendere tale verifica tenendo in debita considerazione i principi giuridici qui richiamati. Si suggerisce, tuttavia, di attenersi rigorosamente alla giurisprudenza sul tema ed evitare interpretazioni troppo estensive delle norme se non suffragate da un consolidato orientamento giurisprudenziale. La citata sentenza del Tribunale di Milano, pur delineando scenari di possibili contestazioni di indubbia portata, è pur sempre riferita ad una fattispecie circoscritta e ben individuata, ovvero alla eventualità che le condizioni, per come sono state pattuite, possano determinare una pluralità di piani di ammortamento alternativi tra loro ed in tale ristretta ottica va in prima analisi tenuta in considerazione. 

 

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