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Oct 19, 2020 |
Rapporto Banche Imprese | 

La definizione di default alla luce delle linee guida EBA e del regolamento delegato (UE) 2018/171

La Commissione Europea con il Regolamento delegato (UE) 2018/171 del 19 ottobre 2017 disciplina una nuova definizione di default, fissando nuovi criteri per la determinazione della soglia di rilevanza applicata dalle banche sulle esposizioni in arretrato dei propri clienti. Le nuove regole sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2021.

Molteplici sono le novità introdotte. Cambiano innanzitutto le evenienze che inducono la banca a dichiarare il default. Se prima, infatti, l’ente aveva la facoltà di dichiarare il default solo in presenza di superamenti di oggettivi parametri-soglia da parte dell’impresa cliente (“Past-Due Criterion”), oggi invece la banca può in alternativa dichiarare il default di un proprio cliente anche sulla base di una propria valutazione interna, qualora ritenga improbabile che il debitore adempia ai suoi obblighi contrattuali senza il ricorso all’escussione garanzie (“Unlikeliness to pay”).

Definizione di "default"

Ad oggi, con il termine "default" si va ad identificare lo stato di inadempienza di un'obbligazione verso la banca. All'avverarsi di determinati criteri (arretrati di pagamento per oltre 90 giorni o status di "inadempienza probabile") l'impresa viene automaticamente classificata nello status di default.
I criteri e le modalità di classificazione sono state rese pertanto più severe e restrittive rispetto al passato.

Conseguenze del Default per il cliente

Il default comporta una inadempienza anche contrattuale del cliente che può portare alle seguenti conseguenze:

  • Chiusura del rapporto con l’intermediario
  • Attività di recupero legale del credito
  • Escussione delle garanzie

Precedente disciplina del default

Le novità più rilevanti riguardano la composizione della nuova soglia di rilevanza di default stabilita dalla Commissione Europea. Prima delle nuove disposizioni, infatti, la banca dichiarava il default di un suo cliente in caso di “obbligazione creditizia in arretrato”, rappresentata dallo sconfinamento sui rischi per cassa accordati al proprio cliente (rischi autoliquidanti, rischi a revoca, rischi a scadenza) o da un credito scaduto impagato originatosi da linee di credito autoliquidanti, da oltre 90 giorni consecutivi e di importo medio giornaliero nell’ultimo trimestre di persistenza superiore al 5% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni che il cliente aveva verso la banca stessa, escluse le esposizioni in strumenti di capitale (le esposizioni in strumenti di capitale sono quelle esposizioni che la banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito come i Crediti di firma, le Garanzie e i Derivati).

Attuali parametri dello stato di default

Alla luce delle nuove disposizioni, un debitore è considerato in stato di default quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. condizione oggettiva (“past-due criterion”) – il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione rilevante, quest’ultima individuata nelle componenti assolute e relative che tratteremo tra poco;
  2. condizione soggettiva (“unlikeliness to pay”) – la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni come l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.

Nel caso di condizione oggettiva, l’obbligazione è considerata rilevante quando sono superate le soglie di rilevanza default che comprendono una componente assoluta e una componente relativa:

  1. la componente assoluta è rappresentata dall’importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli sconfinamenti sui rischi per cassa accordati dall’ente al cliente o che può raggiungere la somma di tutti i crediti scaduti impagati. Per le PMI con esposizioni nei confronti dell’ente di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l'importo massimo non supera i 100 euro.
  2. la componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra lo sconfinamento di una singola linea di credito (o l’importo di un singolo Credito scaduto impagato) e l’importo complessivo di tutte le esposizioni che il cliente ha verso la banca, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è attualmente fissata all'1%.

Tabella 1 - I nuovi criteri per il default, condizione oggettiva

 

Arretrato da oltre 90 giorni consecutivi nel pagamento di un’obbligazione “rilevante”: finanziamenti, utilizzo oltre la linea di credito accordata o sconfinamento sul conto corrente

Un’obbligazione è considerata “rilevante” se superiore a: € 100 per persone fisiche, liberi professionisti, ditte individuali e imprese con fatturato < 5 milioni di Euro ed esposizione verso la banca < 1 milione di Euro oppure € 500 per tutte le altre imprese

Per una quota che rappresenta più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca

 

In considerazione delle novità introdotte, la banca può ora dichiarare il default di un suo cliente quando la nuova soglia di rilevanza è superata, congiuntamente nella sua componente assoluta e relativa, per 90 giorni consecutivi. Per le nuove regole, la classificazione a default anche su un solo finanziamento comporta il passaggio a default di tutte le esposizioni dell’impresa nei confronti della banca.

Divieto di compensazione tra linee di credito

Con i nuovi provvedimenti non è più ammessa alcuna compensazione degli importi scaduti o dello sconfinamento con margini disponibili su linee di credito diverse da quella dove esso è presente. Per tale motivo, diversamente da quanto avveniva in passato, la banca dovrà classificare l’impresa in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa banca che potrebbero essere utilizzate per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Connessioni infragruppo

Inoltre, le banche devono verificare eventuali connessioni tra i propri clienti (ad esempio partecipazioni di controllo o di collegamento, eventuali garanzie prestate da una società ad un’altra) e verificare i casi in cui il default di una azienda del gruppo possa avere un impatto negativo sulla capacità di rimborso delle altre società, con la conseguenza che anche quest’ultima debba essere considerata in stato di default.

Effetto contagio

La classificazione come credito deteriorato di una singola esposizione comporta l'automatico default di tutte le esposizioni dell'impresa nei confronti della stessa banca, con la sola esclusione di quelle classificate “al dettaglio”. Lo stato di default di un’azienda, inoltre, può ripercuotersi negativamente su un soggetto connesso per effetto di un legame giuridico o economico.

  • Non si possono compensare gli scaduti con le posizioni non utilizzate
  • Una posizione in default (revoca) determina il default del cliente presso singola banca
  • Se un cliente è in default viene considerato in default tutto il suo gruppo
  • Se un gruppo societario è in default, si valuta di considerarlo tale anche presso il gruppo bancario

Effetto contagi personale

  • Nel caso di default di società di persone, sono dichiarati in default anche i soci accomandatari.
  • L’inadempienza del socio illimitatamente responsabile può determinare il default della relativa società di persone relativa.
  • Per una esposizione congiunta - mutuo cointestato - superiore al milione il default si estende singolarmente ai soggetti obbligati.

Tabella 2 - Confronto precedenti disposizioni e attuale normativa del nuovo default

  Soglie di rilevanza Conteggio dei giorni di scaduto Compensazione dei margini Default tecnici Uscita dallo stato di default
Precedente normativa (circ. 272 Banca d’Italia) Arretrato di pagamento > 5% sul debito complessivo nei confronti della banca A partire dal primo giorno di sconfino / scaduto Consentita compensazione con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore Diverse casistiche ammesse (ritardi imputabili ai tempi di delibera della banca, imputazione degli incassi, classificazioni intra-giornaliere) Lo stato di default decade dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l’arretrato o rientra dallo sconfinamento di conto corrente
Nuovo Default Soglia relativa: > 1 % dell’esposizione Soglia assoluta: Retail > 100 € Non-Retail > 500 € dell’esposizione Conteggio dei giorni a partire dal momento del superamento di entrambe le soglie di rilevanza (relativa ed assoluta) Nessun tipo di compensazione consentito. Questo avrà l’impatto più rilevante per le aziende Casistica riconducibile esclusivamente ad errori di tipo informatico Lo stato di default permarrà per 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Evidenza della posizione a Default

La eventuale posizione a default trova evidenza solo presso gli archivi interni della banca e non viene segnalata in centrale rischi. Pertanto, dall’analisi della CR di un cliente non si evidenzia se tale cliente possa essere in default o meno. In tal caso, occorre un’analisi dell’andamentale interno ossia dei saldi di tesoreria aziendali con calcolo delle soglie di rilevanza (importo e giorni dello scaduto/sconfino).

Default e sofferenza

La definizione di sofferenza non viene modificata dalle nuove regole del default

Ricordiamo che gli intermediari segnalano un cliente in Centrale rischi come in sofferenza solo nel caso in cui ritengono che lo stesso si trovi in grave difficoltà, non temporanee, tali da non permettere la restituzione del proprio debito. In tal caso, si presuppone che l’intermediario abbia valutato la situazione complessiva del cliente e tale valutazione non si sia fermata solo all’analisi di singoli eventi come può essere quello di uno o più ritardi nei pagamenti.

In considerazione di ciò, non vi è alcun automatismo tra la classificazione in stato di default e la segnalazione in sofferenza.

Inadempimenti persistenti

Le nuove regole sul default non hanno alcun impatto sulla categoria dei crediti scaduti o sconfinanti in via continuativi definiti come “inadempimenti persistenti” che continuano a seguire le regole attuali ovvero vengono segnalati nel caso di ritardo nei pagamenti dei finanziamenti rispetto alle scadenze definiti contrattualmente senza tenere conto delle soglie di rilevanza. Facciamo un esempio. Un cliente ha due distinte posizioni entrambe scadute da oltre 90 giorni: la prima non ha superato le soglie di rilevanza, la seconda sì.

In tal caso, potrebbero verificarsi due casi distinti:

Segnalazione in Centrale rischi Giorni di scadenza Superamento soglie di rilevanza Conseguenze Posizione in default
Crediti scaduti o sconfinanti in via continuativi > 90 giorni NO Nessun default Nessuna evidenza in C.R.
Crediti scaduti o sconfinanti in via continuativi > 90 giorni SI Classificazione a Default Nessuna evidenza in C.R.

La conseguenza è che il cliente segnalato come “crediti scaduti o sconfinanti in via continuativi” superiore a 90 giorni sia che abbia o meno superato le soglie per dichiararlo in default non vi è alcuna traccia in centrale rischi.

Il Documento C.R., inoltre, non specifica la durata dei Crediti scaduti impagati né tanto meno se questi hanno superato le soglie di rilevanza. Per poter ricavare questa informazione, oltre alla già citata analisi andamentale interna con controllo dei saldi di tesoreria aziendali, è possibile applicare un’analisi andamentale esterna basata su una realistica e semplificata rielaborazione dei dati contenuti in C.R. Quest’ultima prevede innanzitutto l’aggregazione su base mensile dei Crediti scaduti impagati; in seconda istanza si procede alla verifica della persistenza per più di 90 giorni degli aggregati prima calcolati, e solo in questo caso si applicano, infine, all’importo aggregato le soglie di rilevanza.

Ritorno in Bonis

L’Autorità Bancaria Europea fissa poi alcuni criteri per l’uscita di una esposizione dallo stato di default:

  1. Sono trascorsi almeno tre mesi dal momento in cui non ci siano più le condizioni determinanti lo stato di default;
  2. Verifica e valutazione positiva del comportamento del debitore e della sua situazione finanziaria durante i tre mesi;
  3. Trascorsi tre mesi, l’esposizione esce dal default se la banca è soddisfatta del miglioramento, effettivo e permanente, della qualità creditizia del debitore.

LA DISCIPLINA ITALIANA SULLE ESPOSIZIONI CREDITIZIE DETERIORATE

Le nuove disposizioni introdotte in materia di Default hanno dirette conseguenze anche sull’individuazione e determinazione delle “Non Performing Loans” (NPL) e dei “Forbearance”. I NPL si dividono in:

  1. Sofferenze (o “bad loans”). Trattasi di comprovati stati di insolvenza a cui si accompagna un giudizio negativo della situazione patrimoniale aziendale da parte della Banca. Opportunamente segnalate nell’attuale archivio della Centrale Rischi della Banca d’Italia, potrebbero determinare default in relazione al giudizio espresso dalla banca;
  2. Inadempienze probabili (Unlikely to pay). Trattasi di valutazioni (di cui non si dà conto nell’attuale archivio C.R.) effettuate dalla banca sull’improbabilità che, senza ricorso all’escussione, il debitore adempia agli impegni contrattuali stipulati. Come visto, in conformità con le nuove regole stabilite in materia di default, tali valutazioni possono oggi costituire eventuale causa di dichiarazione default.
  3. Esposizioni scadute deteriorate (Past Due). Esposizioni in arretrato che, come visto alla luce delle nuove disposizioni sul default, assumono carattere di deterioramento al superamento di una soglia di rilevanza che oggi comprende una componente assoluta ed una componente relativa. Trattasi dunque di determinazioni oggettive dello stato di default solo in parte monitorabili attraverso le informazioni contenute nell’attuale archivio C.R.

Le misure “Forbearance” (o “esposizioni oggetto di concessioni”) sono, invece, o modifiche alle originarie condizioni contrattuali della linea di credito concesse dalla banca all’impresa cliente (esempi: riduzione tasso di interesse, dilazione durata prestito concesso…) o prestiti concessi dalla banca all’impresa cliente a fini ristrutturativi di alcune linee di credito. Tali misure non rilevano ai fini di dichiarazione default e attenendo al rapporto soggettivo Banca-Cliente non risultano iscritte di conseguenza nell’attuale archivio C.R.

Esse si dividono in:

  1. “Non Performing Exposures with Forbearance Measures”. Trattasi di prestiti o altre modifiche contrattuali concessi dalla banca a soggetti o con “Sofferenze” o con “Inadempienze probabili” o con “Esposizioni scadute deteriorate” (quindi a soggetti che presentano “NPL”);
  2. “Forborne Performing Exposures”. Trattasi di prestiti o altre modifiche contrattuali concessi dalla banca a soggetti con Esposizioni scadute ma non ancora deteriorate (quindi appartenenti ancora all’area “Performing”).

Le nuove regole in materia di default modificano ovviamente i criteri di fuoriuscita delle Esposizioni dall’area “Performing” con conseguenze dirette quindi anche sull’applicazione e classificazione dei “Forbearance”.

Impatto del nuovo default sul rapporto banca-impresa

Appare evidente che la nuova disciplina sul default avrà un impatto molto forte sul rapporto tra banca e impresa. I limiti così stringenti faranno sì che attività come il monitoraggio e la pianificazione delle dinamiche del conto corrente diventino ancora più prioritari e strategici per l’azienda. Per fare ciò, diventa necessario, anche per le aziende di piccola dimensione, dotarsi di strumenti software sulla gestione della tesoreria aziendale ed il monitoraggio costante dell’andamentale della Centrale rischi.

La Banca d’Italia ha tenuto a precisare che la nuova disciplina non modifica nella sostanza i criteri di segnalazioni alla Centrale dei rischi utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del "merito di credito" della clientela. Anche se questo è vero a livello di segnalazione, nella sostanza però, la condizione di default comportando un peggioramento della qualità del credito e incidendo sul relativo costo si riflette sul rapporto con la banca che potrebbe adottare azioni finalizzate alla regolarizzazione del rapporto e mettere di fatto l’azienda in grande difficoltà.

Le attività sopra descritte rientrano tra quelle necessarie per adeguare gli assetti organizzativi aziendali e per limitare la responsabilità dell’organo amministrativo nel caso appunto di default aziendale e di successiva liquidazione giudiziale dell’azienda.

Consigli operativi da seguire per evitare il default:

  • rispettare le scadenze ed evitare arretrati, anche di piccole entità;
  • ripianificare le diverse linee di credito alle reali esigenze aziendali;
  • tenere sotto controllo i conti correnti che si usano raramente
  • pianificare entrate ed uscite mensili in un intervallo almeno di 6 mesi;
  • verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito;
  • evitare di ricorrere a troppi prestiti contemporaneamente, anche di piccolo importo;
  • tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche se non gestiti in prima persona.

Bibliografia:

  1. Regolamento Delegato (UE) 171 del 19 ottobre 2017
  2. Circolare Banca di Italia n. 272 del 30 luglio 2008 - Settimo aggiornamento
  3. “Le nuove regole europee in materia di definizione di default”, Associazione Bancaria Italiana
  4. “Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default”, Assolombarda
  5. “Non Performing Loans (NPL)”, Fondazione nazionale dei Commercialisti

 

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