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Jan 25, 2017 |
Normativa Sovraindebitamento Legge n. 3/2012 | 

Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dicembre 2012 n. 221

 Legge 27 gennaio 2012 n. 3 – 18 ottobre 2012 n. 179 Convertito dalla legge 17 Dicembre 2012 n. 221

Il debitore consumatore che versa in una situazione di sovraindebitamento può, rivolgendosi ad un “Organismo” definito “di composizione della crisi”, proporre ai suoi creditori la conclusione di un Accordo volto a garantire l'estinzione graduale delle obbligazioni contratte grazie ad un piano che assicuri anche l'integrale pagamento dei creditori non rientranti nell’accordo. La proposta di accordo va depositata presso il TRIBUNALE del luogo di residenza o sede del debitore tramite gli appositi “Organismi di composizione della crisi”. Ai sensi del secondo comma dell’art. 6 comma 2 della Legge n.3/2012 per “sovraindebitamento” si intende: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”. La nozione di consumatore, fissata pure essa al comma 2 dell’art. 6 comma 2 della Legge n.3/2012 e viene ripresa da quella fissata nel Codice di Consumo (D.lgs 205/2006), che all’art. 3 definisce il consumatore o utente come: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Relazione illustrativa del Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012

 

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