Cassazione Civile, sez. III ordinanza n. 27442 del 30 ottobre 2018, Rel. Rossetti
È previsto il ricalcolo al tasso legale degli interessi moratori nel caso in cui risulti superata la soglia usura di riferimento al momento della stipula.
Omogeneità ontologica per interessi corrispettivi e moratori.
Non ha nessuna rilevanza giuridica la maggiorazione del 2,1% del TEGM.
La Corte Suprema di Cassazione ha accolto il ricorso di un utente bancario, definendo nullo il patto con il quale si convengono interessi moratori che, alla data di stipula, vadano oltre il tasso soglia indicato dalla normativa antiusura per il tipo di operazione su cui si riferisce l’accordo. Tale orientamento giurisprudenziale si basa sulla considerazione che la legge 7.3.1996 n.108 non fa nessuna distinzione tra gli interessi convenzionali moratori e gli interessi corrispettivi pertanto anche i primi possono essere qualificati ipso iure come usurari se eccedenti il tasso soglia di riferimento. A tal proposito, la suddetta ordinanza si contraddistingue per aver introdotto importanti premesse concettuali sull’omogeneità ontologica degli interessi convenzionali moratori rispetto agli interessi corrispettivi poiché svolgono la medesima funzione giuridica nonostante siano generati da cause differenti. Altresì non è sostenibile l’applicazione dell’art. 1815 c.c., comma secondo, agli interessi moratori usurari poiché tale norma si riferisce prettamente agli interessi corrispettivi. È previsto il ricalcolo al tasso legale degli interessi moratori nel caso in cui risulti superata la soglia usura di riferimento al momento della stipula. Inoltre, è stato chiarito che l’accertamento degli interessi moratori deve essere effettuato confrontando il tasso pattuito con il tasso soglia per quel tipo di contratto, escludendo la possibilità di apportare l’incremento del 2,1% così come precedentemente previsto dalla circolare Banca Italia “Chiarimenti in materia di applicazione della Legge antiusura” (2013).
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