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Jul 27, 2016 |
Strumenti Derivati |
Ordinanza Corte di appello di Torino, n. 1724/2016 del 27 luglio 2016, Est. Dot. Grimaldi L.
Il contratto di “swap” ha natura aleatoria e se l’alea non grava su entrambi i contraenti, questo può essere nullo in quanto viola il disposto dell’art. 1322 del codice civile.
“(..)osservato che il contratto swap su tassi d’interesse si configura quando le parti si accordano per scambiarsi flussi di cassa che hanno natura di interessi, calcolati su un capitale di riferimento di un determinato ammontare, in sostanza le parti si impegnano a versare o riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale dei tassi di interessi… l’eventuale squilibrio dell’alea caratteristico di questo contratto atipico produrrebbe la violazione degli art. 1322 c.c. e dell’art. 21 del TUF ”
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