Ordinanza Tribunale di Modena del 13 gennaio 2017, Est. Dott. Siracusano
La valutazione del superamento del tasso soglia va eseguita considerando i soli elementi retributivi. Gli interessi di mora hanno funzione risarcitoria
Il Giudice ha specificato di volersi discostare dall’orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, secondo cui anche gli interessi moratori rileverebbero ai fini del superamento del tasso soglia usura, in quanto tale impostazione interpretativa non prende mai le mosse dall’analisi della natura degli interessi moratori, basandosi piuttosto sulla sponda offerta da alcuni incisi, normativi o della giurisprudenza di legittimità, da cui discenderebbe la necessità di trattare gli interessi moratori “come se” fossero omogenei rispetto agli interessi corrispettivi. Gli interessi moratori non hanno funzione remuneratoria ma risarcitoria, disciplinando il danno da inadempimento, non sono soggetti alla disciplina dell’usura bancaria.
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