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Jan 9, 2015 |
Efficacia ed inefficacia della Clausola di Salvaguardia | 

Ordinanza Tribunale di Napoli, 9 gennaio 2014, Est. Dott.ssa Monica Cacace

Contratto di mutuo - Clausola di salvaguardia

Non è fondata la richiesta di sospensione, per un dedotto superamento del tasso soglia, se il contratto di mutuo contiene una clausola di salvaguardia che nella fattispecie prevede che "...la misura dì tali interessi non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art.2 co 4 della L 7.3.96 n 108, dovendosi intendere in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo".

“Il  di mutuo nel quale risulta, espressamente indicata, la disciplina del rapporto negoziale per quanto concerne le modalità, i termini del rimborso ed il calcolo degli interessi, anche moratori, preclude il verificarsi del superamento del tasso soglia.

La c.d. Clausola di salvaguardia impedisce cosi il verificarsi dell’usura in quanto limita ab origine il possibile superamento del tasso soglia.”

Download allegati: Ordinanza Tribunale di Napoli, 9 gennaio 2014, Est. Dott.ssa Monica Cacace

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