Ordinanza Tribunale di Pavia n. 2287/14 del 22 aprile 2015, Est. Dott. Andrea Pirola
Ripetizione degli interessi anatocistici. In assenza di approvazione per iscritto da parte del correntista, la capitalizzazione degli interessi passivi non si applicherà anche successivamente all’entrata in vigore della delibera C.I.C.R. 09.02.2000; oltretutto ove non indicati nei contratti prodotti, criteri di calcolo e periodicità della commissione di massimo scoperto, questa sarà da considerarsi illegittima.
(…) “Dopo il 7.2000 sono valide le clausole che prevedono la corresponsione degli interessi anatocistici, purchè siano espressamente pattuite e la corresponsione degli interessi attivi e passivi, sia concordata in maniera paritetica. Deve ritenersi che sia necessaria una specifica approvazione per iscritto di tale clausola, nella specie mancante, posto che comunque una eventuale corresponsione di interessi anatocistici, ancorchè stabilita in modo paritetico sarebbe peggiorativa rispetto al periodo antecedente che prevedeva, stante la nullità della clausola, la completa assenza degli interessi anatocistici, non rispetta quindi il requisito previsto dalla delibera del CICR la comunicazione unilaterale da parte della banca. Consegue la nullità della clausola n.7 delle condizioni generali di contratto sotto il profilo della corresponsione dei tassi anatocistici. Quindi tutte le somme versate alla banca dal correntista a titolo di interessi anatocistici e per tutta la durata del conto corrente sono versati dallo stesso senza causa. Gli interessi a debito per l’effetto dovranno essere calcolati senza alcuna capitalizzazione – Cass. Sez. Un. N.24418 del 02.12.2010- con tasso determinato dal valore del minimo per gli interessi debitori e del massimo per i creditori, dei Bot annuali emessi nei dodici mesi precedenti ad ogni chiusura trimestrale del conto. Nel caso specifico dovrà essere annullata la Commissione di massimo scoperto in quanto dai contratti prodotti risultava indeterminato il criterio in base al quale ne veniva calcolato il tasso. A giudizio dello scrivente la commissione è da ritenersi valida solo quando siano stabiliti in modo chiaro, il tasso, i criteri di applicazione, periodicità e la stessa sia esplicitamente approvata per iscritto. Solo in tal modo il cliente è pienamente consapevole dell’onere aggiuntivo che accetta si assumere. Mancando tali indicazioni, rendono indeterminato l’oggetto di tale clausola e quindi nulla la stessa. Le somme pagate risultano corrisposte senza titolo. Per analogo motivo risultano nulle anche le clausole che prevedevano le spese di tenuta e chiusura periodica del conto. Inoltre la banca, in assenza di pattuizione scritta non poteva differire la decorrenza della data valuta da un giorno diverso da quello dell’effettivo accreditamento del danaro.
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