Ordinanza Tribunale di Roma n. 41860/14 del 16 settembre 2014, Est. Dott.ssa F. D’Ambrosio
Viene ribadito il divieto di cumulo del tasso corrispettivo al tasso moratorio ai fini della verifica dell’usura contrattuale e si stabilisce l’efficacia della clausola di salvaguardia nell’escludere a priori l’usurarietà della pattuizione.
Interessi di mora eventualmente usurari andrebbero ricondotti al tasso soglia configurandosi puramente in ottica di usura sopravvenuta. Si stabilisce inoltre che in quanto oneri “accidentali” non avrebbe senso giuridico includere gli interessi di mora nel calcolo del TAEG da raffrontarsi alla soglia usura.
“Gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni "accidentali" (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto.
La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà del finanziamento.
La possibilità/necessità di un tale cumulo non può trarsi da un’erronea interpretazione del dictum della sentenza n.350/2013 della Corte di Cassazione e, vieppiù, anche ove quest’ultima avesse realmente stabilito un simile principio, sarebbe comunque da disattendere, per quanto autorevole, in virtù della diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi.
L'art. 1815 comma 2 c.c. fa riferimento alle prestazioni di natura "corrispettiva” gravanti sul mutuatario a prestazioni collegate allo svolgimento fisiologico del rapporto per cui lo stesso non può mai applicarsi agli interessi moratori che sono relativi alla fase patologica conseguente all'inadempimento, solo eventuale, del mutuatario.
L'esistenza di una clausola di salvaguardia esclude in radice la usurarietà del tasso pattuito.
Ne discende che, in caso di superamento del tasso soglia per effetto dell’applicazione degli interessi di mora, la soluzione andrà ricercata nella riconduzione di questi ultimi nei limiti del tasso soglia ai sensi degli artt. 1419, comma 2 cc e 1339 cc, trattandosi al più di usurarietà sopravvenuta.”
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