Ordinanza Tribunale di Sciacca n. 393/14 del 13 agosto 2014, Est. Dott. Filippo Lo Presti
Il Giudice ribadisce l’erroneità della somma aritmetica tra tasso corrispettivo e tasso di mora ai fini della rilevazione dell’usura ed afferma inoltre che, non essendo l’interesse di mora una “evenienza certa”, è “eccessivo ritenere che la mera pattuizione dell’interesse moratorio (…) determini l’originaria usurarietà della pattuizione moratoria o, addirittura, della pattuizione di ogni interesse”.
In altri termini si stabilisce che l’eventuale pattuizione di un tasso di mora oltre soglia non comporta usura contrattuale e comunque non invalida la clausola degli interessi corrispettivi. Il Giudice afferma inoltre che eventuali interessi di mora applicati vanno considerati solo ai fini della verifica dell’usura sopravvenuta tenendo conto dell’onerosità effettiva dell’operazione nel suo complesso.
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