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Oct 17, 2014 |
Il tasso di mora non comporta l'inefficacia della clausola degli interessi corrispettivi | 

Ordinanza Tribunale di Taranto n. 2126 del 17 ottobre 2014, Est. Dott. Claudio Casarano

Il Giudice stabilisce che nel caso in cui l’usura oggettiva sia determinata semplicemente dalla pattuizione oltre soglia degli interessi moratori, questa non implica l’invalidità della clausola degli interessi corrispettivi ai sensi dell’art. 1815 c.c.

Nello specifico, il magistrato afferma quanto segue:

“Interessi corrispettivi e moratori sono istituti aventi diversa causa e non necessariamente dall’invalidità dell’uno deriva anche quella dell’altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Non vi è tra i due istituti un rapporto di presupposizione necessaria.

Siccome la nullità parziale ex art.1419 cc non importa – di regola – la nullità dell’intero contratto, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti.

In virtù del principio di tassatività delle nullità ex art. 14 delle Preleggi, mancando un’apposita norma che disponga l’estensione della sanzione della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario per definizione), quest’ultimo si conserva, stante vieppiù il disposto dell’art. 1224, primo comma cc, laddove prevede in particolare che in mancanza di tasso di mora si applica quello corrispettivo o legale.”

Download allegati: Ordinanza Tribunale di Taranto n.2126 del 17 ottobre 2014, Est. Dott. Claudio Casarano

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