Ordinanza Tribunale di Treviso n. 1796/14 del 11 aprile 2014, Est. Elena Rossi
Il Tribunale di Treviso afferma che in caso di pattuizione oltre soglia del tasso di mora, risulterebbe nulla la sola clausola degli interessi moratori ai sensi dell’art. 1815 c.c.
Ribadisce l’erroneità della sommatoria tra tasso di mora e tasso corrispettivo e sancisce il principio secondo il quale gli eventuali interessi di mora andrebbero sommati agli interessi corrispettivi ma rapportati al capitale per valutare il tasso effettivo praticato da confrontarsi con la soglia usura.
“In materia di usura bancaria, se è vero che la verifica del rispetto della soglia di usura va estesa alla pattuizione del tasso di mora, con la conseguenza che ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla ex art. 1815, II comma, cc, è anche vero che, al fine della verifica del rispetto del tasso soglia, non possono cumularsi il tasso corrispettivo e il tasso di mora.
Si potrebbe parlare di cumulo usurario di interesse corrispettivo e di interesse di mora soltanto nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata, comprensiva di interessi, sommato all'interesse corrispettivo, determinasse un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia, ipotesi di difficile verificazione.”
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