Ordinanza del Tribunale di Cagliari, n.5295/16 del 29 marzo 2016, Composizione collegiale
Il contratto di credito nel quale non sia indicato in termini algebrici il valore dell’ISC è nullo. L’indicatore sintetico di costo è un elemento fondamentale nell’indicazione delle principali condizioni contrattuali in quanto, questo rappresenta il costo effettivo dell’operazione sostenuto dal debitore.
(...) “rilevato che il creditore ha insinuato il credito sulla base di un contratto di mutuo fondiario e di un decreto ingiuntivo, del quale ha prodotto in data odierna il certificato di esecutività; ritenuto che, quanto al contratto di mutuo fondiario la domanda non possa trovare accoglimento in quanto non è stata corredata dalla relazione sul valore cauzionale del bene, ai sensi degli artt.38 e ss. T.U.B., con la conseguenza che il contratto deve essere ritenuto nullo ai sensi dell’art.117 T.U.B. Infatti, la relazione di perizia prodotta dall’istante è priva di data certa opponibile al curatore, né, a tal fine, vale a supplire la carenza di tale requisito l’autenticazione notarile della firma e la deduzione di prova testimoniale su una circostanza inammissibile e irrilevante ai sensi dell’art.2704 cod. civ. ; la richiesta di C.T.U. è incompatibile con la sommarietà del rito”
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