Ordinanza del Tribunale di Pavia n. 8191/2014 del 21 aprile 2016, Est. Pirola
La ricorrente formula una domanda di accertamento volta a rideterminare il saldo del conto per effetto delle eventuali nullità delle singole clausole.
Viene rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, in quanto questa ha valenza solo e soltanto quando le singole operazioni hanno natura solutoria. Altrimenti come nel caso esaminato, la prescrizione decorre solo dalla chiusura del conto. Se la clausola di reciprocità non viene sottoscritta in conformità alle disposizione della CICR del 09.02.2000 gli interessi anatocistici addebitati dall’istituto bancario non sono legittimi e tutte le somme a tale titolo corrisposte dal correntista sono versate senza causa.
(..) La banca resistente formula un’accezione assolutamente generica, limitandosi ad eccepire la prescrizione decennale di ogni pretesa avversaria con riferimento ai pagamenti effettuati da controparte in relazione a tutti gli importi di cui ad addebiti a titolo di competenze… quando è onere di chi formula la stessa indicare le rimesse aventi natura solutoria. Infine il ricorrente non è incorso in decadenza, difatti le contestazioni ex. Art. 1832 c.c. concernono esclusivamente la correttezza delle scritture contabili e non la nullità delle clausole (….) Se la clausola di reciprocità non rispetta le disposizioni della delibera CICR è nulla.(..). Dal 1.1.2014, per effetto dell’entrata in vigore della legge 147/13-co.629 che ha sostituito l’art. 120 del T.U.B. è preclusa l’applicazione dell’anatocismo. Consegue dunque la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali sotto il profilo della corresponsione degli interessi anatocistici(..) tutte le somme versate dal correntista alla banca a titolo di interessi anatocistici sia per il periodo ante delibera CICR 9.2.2000 sia per il successivo, sono versati dallo stesso senza causa.
Ordinanza del Tribunale di Pavia n.8191/2014 del 21 aprile 2016, Est. Pirola