Ordinanza del Tribunale di Roma n. 2871/15 del 20 ottobre 2015, Est Dott. Scerrato
Nessuna specificazione di carattere secondario può limitare la portata disciplinare di una norma di carattere primario. Cosa ne resta delle disposizioni attuative della delibera Cicr sul nuovo art. 120 Tub.
L’introduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari (introdotto con l’approvazione della legge di stabilità), circoscrive l’intervento del Cicr solo agli aspetti tecnico-contabili (in merito la Banca d’Italia ha richiesto un esplicito intervento del comitato al fine di dar forma all’attuazione dell’art. 120 del tub), conseguenziali al divieto introdotto che verranno ad essere uniformati per il sistema bancario. Il tutto al fine di limitare la “libertà” bancaria di applicazione di regole contabili. In ogni caso è da escludere che una delibera del Cicr, possa prevedere una qualsivoglia forma di capitalizzazione degli interessi passivi, prevedendo una soluzione diversa da quella adottata dal legislatore. Ciò è quel che vien posto in evidenza sia dall’Ordinanza del Tribunale di Roma (il quale si allinea ed adegua a quello di Milano), sia dalla Decisione dell’arbitrato finanziario. Entrambe confermano “il divieto di anatocismo nella prassi bancaria”. In particolare dalla disamina dell’Ordinanza del Tribunale romano si evince un punto focale: la differenza tra le disposizioni della delibera Cicr in vigore sino al 31/12/2013; che lasciava al comitato il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e la nuova versione in atto; la quale stabilisce che “il Cicr deve fornire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”. .
” Fatta tale precisazione, la lacuna normativa che richiama l’intervento del comitato non impedisce in alcun modo che la norma vigente sia efficace, in primo luogo perché è una disposizione normativa di carattere primario in secondo luogo perché al momento senza la delibera, gli intermediari son liberi di adottare qualunque modalità operativa contabile al fine di garantire che gli interessi non siano mai calcolati sugli interessi”.
In definitiva anche la Decisione dell’arbitrato finanziario si rifà alla nuova riformulazione del Tub nella parte in cui rimanda al Cicr solo modalità di contabilizzazione degli interessi, rimarcando la differenza tra la precedente versione della delibera (09/02/00) ed il nuovo dettato del Tub, il quale espunge il riferimento agli interessi sugli interessi ed introduce un divieto di interessi ulteriori, sui periodicamente capitalizzati. La legge di stabilità 2014 ha per altro come fine ultimo quello di mettere la parola fine ad un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza ma soventemente ignorato dal legislatore. Si tratta di un classico caso di abrogazione di legge, da parte di una successiva, avente pari valore gerarchico.
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