Ordinanza del tribunale di Bari, sent. n. 7961/2016 del 18 ottobre 2016, est. Composizione collegiale
Tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria deve essere ricondotto anche il costo accessorio per anticipata estinzione, in aggiunta al tasso di interesse corrispettivo, logica desumibile dal ragionamento compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità che ha inglobato all’interno della valutazione dell’usurarietà anche gli interessi di mora, i quali rappresentano un onere eventuale, collegato allo stato di inadempienza del debitore.
“La riconduzione della commissione per estinzione anticipata del mutuo tra i costi valutabili nel complessivo giudizio di usurarietà dell’operazione finanziaria, in aggiunta al tasso dell’interesse corrispettivo, discende da un ragionamento analogo a quello compiuto dalla giurisprudenza di merito e legittimità in ordine alla usurarietà degli interessi di mora, anch’essi di natura eventuale (…) il tutto in linea con l’assunto che ai fini della valutazione dell’usurarietà contrattuale, debbano essere valutati tutti gli interessi promessi o comunque convenuti"
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