Sentenza Cassazione Civile, Sez. I, n. 559 del 19 gennaio 1995
Il castelletto di sconto rappresenta il limite entro cui la banca si impegna a scontare effetti e ricevute bancarie che il cliente presenterà. La conseguenza di quanto sovraesposto è che non vi è alcun trasferimento di denaro al cliente, neppure nella forma messa a disposizione, con l’implicazione che l’eventuale trasferimento avverrà solo in forza dei singoli negozi di sconto. L’obbligazione restitutoria dello scontatario potrebbe insorgere laddove i documenti scontati dovessero risultare insoluti.
Le operazioni di sconto per tanto non rientrano nella qualificazione di “ Rimesse”.
“(…) Pertanto, l’azione revocatoria fallimentare dell’atto genetico dell’operazione di sconto riguardato come autonomo contratto, risulta infondata, proprio perché quell’atto costituisce una mera clausola del contratto di apertura di credito, omogenea rispetto alla natura del contratto”
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