Sentenza Cassazione Civile Sezione III n. 19729 del 19 settembre 2014
La sentenza ribadisce la non retroattività della legge anti-usura 108/1996, principio già oggetto di due precedenti pronunciamenti della Suprema Corte e di interpretazione autentica della legge fornita dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394.
I giudici affermano quanto segue:
“I criteri introdotti dalla normativa antiusura di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108 non possono essere applicati a rapporti completamente esauriti prima della sua entrata in vigore, senza che rilevi, in senso contrario, la pendenza di una controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo che la sua conclusione ha lasciato in capo alle parti, o ad una di esse, delle ragioni di credito.”
Download allegati: Sentenza Cassazione Civile Sezione III n.19729 del 19 settembre 2014