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Jun 23, 2013 |
Non Retroattività della Legge Anti Usura 108/96 | 

Sentenza Corte d’Appello di Potenza del 23 giugno 2013

I criteri fissati dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, per la determinazione del carattere usurario degli interessi non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, quando il rapporto si sia risolto prima della L. n. 108 del 1996, né rileva la pendenza della controversia sulle obbligazioni derivanti dal contratto e rimaste inadempiute, le quali non implicano che il rapporto contrattuale sia ancora in atto, ma solo la sua risoluzione ha lasciato in capo ad una delle parti delle ragioni di credito.

Anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 108 del 1996, la pattuizione di interessi elevati non costituisce, infatti, motivo di illiceità del negozio, essendo illecito solo quello in cui si ravvisino gli estremi dell'usura. Conseguentemente può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l'approfittamento di tale stato da parte del creditore.

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