Sentenza Tribunale Ordinario di Reggio Emilia n. 4245/14 del 3 luglio 2015 Est. Morlini
La questione giuridica affrontata dalle parti in causa è decidere se i costi supportati per l’assicurazione per morte ed invalidità, stipulata dalla società mutuataria contestualmente al mutuo debbano essere conteggiati nel TAEG.
Ciò porta a conseguenze opposte in merito al superamento del tasso soglia nonché alla configurabilità della soglia usura. “Nella consapevolezza che vi sia assenza di interpretazione univoca del caso in esame, va ritenuto che non si possa non ricomprendere il costo assicurativo ai fini del calcolo del TAEG….
In conclusione merita di essere seguita quella parte della giurisprudenza che disattendendo le istruzioni della Banca d’Italia, ritiene corretto ricomprendere nel calcolo del TAEG anche i costi assicurativi qualora questi siano connessi all’erogazione del credito”.
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