Sentenza Tribunale Padova n. 350 del 27 gennaio 2015, Est. Dott.ssa Caterina Zambotto
Ai fini della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente, né simile operazione ha mai ricevuto l’avallo della Cassazione nella sentenza 09.01.2013 n. 350.
Il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non trova applicazione per gli interessi di mora, in quanto i tassi di mora sono esclusi dal calcolo del Tasso Effettivo Globale. I TEGM pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni debbono essere maggiorati di punti 2,10 allorché vengano utilizzati ai fini della verifica della pretesa usurarietà del tasso moratorio convenuto.
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