Sentenza Tribunale di Catania n. 3105/15 del 17 luglio 2015, Est. Concetta Grillo
La controversia da esaminare è sulla prescrizione dell’indebito nel caso in cui il c/c presenti vizi sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, sull’ illegittima applicazione delle commissioni ed altre spese non previste.
Il tribunale di Catania nel caso di specie, si esprime in linea con la sentenza 24418 del 2010 della Corte di Casssazione
“ secondo il consolidato orientamento di questo tribunale il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, volto ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca a titolo di interessi o altre voci contabili è il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c. che inizia a decorrere dalla chiusura del c/c . Conclusione che parte dalla considerazione che il contratto di conto corrente è un rapporto di durata che si connota per la sua unitarietà”. Si rimarcano oltretutto i principi di diritto stabiliti dalla sentenza della Corte di cassazione “il termine di prescrizione decennale di ripetizione dell’indebito ricorrerà se i versamenti son di carattere ripristinatorio a partire dalla chiusura del rapporto di conto corrente, se i versamenti son di carattere solutorio (ossia effettuati a copertura dell’oltre concessione fido) a partire dalla data di annotazione contabile di ciascun versamento”.
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