Sentenza Tribunale di Chieti n. 1111/12 del 23 aprile 2015, Est. Ria
Nel caso in cui la banca non informi il cliente del TAEG in concreto applicato si manifesta fondato il motivo di opposizione basato su una denunciata applicazione di tassi ultralegali in assenza di accordo sul tasso effettivo con la conseguenza che si deve applicare il tasso sostitutivo BOT ex art. 117 T.U.B.
“La banca non può violare l’obbligo informativo legato alla concreta applicazione del TAEG (violazione di norme imperative), nell’ambito del piano sottoposto all’attenzione dell’investitore. Ciò andrebbe a determinare la nullità non solo del contratto stesso ma anche dei collegati, sull’acquisto dei titoli mobiliari. Così facendo l’istituto di credito si sottrae all’adempimento di obbligazioni contrattuali.
” L’ex. art. 117, comma 6 precisa che in caso di nullità del comma 4 e nelle ipotesi di nullità del comma 6(mancata determinazione del tasso), si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi, in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.”
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